IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2005)" che ha previsto che allo scopo di rafforzare il monitoraggio del rischio sismico attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie, il Centro di geomorfologia integrata per l'area del Mediterraneo provvede alla predisposizione di metodologie scientifiche innovative integrate dei fattori di rischio delle diverse aree del territorio; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)" ed in particolare l'art. 2, comma 329, che reca disposizioni in ordine alla prosecuzione delle predette attivita'; Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia" ed, in particolare, l'art. 18, comma 8-bis, come modificato dall'art. 10, comma 3-bis, lettera a) e b) del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante "Misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca" e dall'art. 19, comma 1-bis, lettere a) e b) del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri"; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche ed integrazioni"; Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare: l'art. 1-bis, comma 1, che ha istituito il Servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare l'integrita' della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da calamita' naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi; l'art. 1-bis, comma 2, ove e' disposto che il Presidente del Consiglio dei ministri, per il conseguimento delle finalita' del Servizio nazionale della protezione civile, promuova e coordini le attivita' delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale; l'art. 1-bis, comma 3, ove e' disposto che, per lo svolgimento delle finalita' di cui al comma 2 citato "il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi del medesimo comma 2, un Ministro con portafoglio o il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri segretario del Consiglio, si avvalga del Dipartimento della protezione civile, istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art. 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400"; l'art. 3, che individua le attivita' di protezione civile, tra le quali rivestono particolare importanza quelle volte alla previsione, svolte "anche con il concorso di soggetti scientifici e tecnici competenti in materia", e alla prevenzione, finalizzate ad evitare o a ridurre al minimo le possibilita' che si verifichino danni conseguenti ad eventi calamitosi, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attivita' di previsione; l'art. 3-bis che nell'ambito della gestione del sistema di allerta nazionale prevede che il Dipartimento della protezione civile e le regioni operino mediante la rete dei Centri funzionali, le reti strumentali di monitoraggio e di sorveglianza, i presidi territoriali, i centri di competenza ed ogni altro soggetto chiamato a concorrere funzionalmente e operativamente a tali reti, rinviando ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la definizione dei principi per l'individuazione e il funzionamento dei predetti centri di competenza; l'art. 6, comma 1, il quale prevede che "all'attuazione delle attivita' di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunita' montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed i gruppi di ricerca scientifica con finalita' di protezione civile, nonche' ogni altra istituzione ed organizzazione anche privata. A tal fine le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati"; Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100, recante "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile"; Visto il decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province" ed in particolare l'art. 10; Visti il decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, recante "Disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi" ed il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante "Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", nonche' la legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2014) ed in particolare l'art. 1, commi 427 e 428, che hanno disposto dei tagli previsti dalle manovre di finanza pubblica hanno disposto una riduzione delle risorse stanziate dall'art. 18, comma 8-bis citato, per un totale di 191.925 euro nel 2014, di 363.557 euro nel 2015 e di 480.417 euro nel 2016; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 novembre 2012, recante modifiche all'organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 settembre 2012, recante la definizione dei principi per l'individuazione ed il funzionamento dei Centri di Competenza, ai sensi dell'art. 3-bis della legge n. 225/92; Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile 24 luglio 2013, n. 3152 di repertorio, registrato alla Corte dei conti il 28 agosto 2013, reg. n. 7 foglio n. 273, con il quale, ai sensi del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 settembre 2012, sono stati individuati i Centri di Competenza appartenenti alle categorie previste dall'art. 1, comma 2, lettere a), b), c) e d), elencati nei rispettivi elenchi allegati; Considerato che l'obiettivo della messa in sicurezza sismica degli edifici scolastici costituisce elemento di interesse prioritario nell'ambito dell'azione pubblica diretta alla riduzione del rischio sismico; che per assicurare il conseguimento di tale obiettivo, lo Stato ha reso disponibili nel tempo diverse linee di finanziamento, di natura sia ordinaria che straordinaria, il cui utilizzo ha consentito la realizzazione, da parte delle differenti amministrazioni pubbliche competenti, di numerosi interventi di adeguamento antisismico del patrimonio edilizio destinato allo svolgimento delle attivita' didattiche di ogni ordine e grado; che la pluralita' di approcci metodologici e procedurali che caratterizza il quadro degli interventi realizzati, in corso o ancora da realizzare, rende necessario conseguire un piu' elevato livello di omogeneizzazione delle iniziative attraverso la definizione di un modello unitario di riferimento, in grado di consolidare e sistematizzare l'ampia esperienza fin qui maturata nella materia; che, proprio allo scopo di conseguire tale importante risultato, nell'autorizzare con il richiamato art. 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, la realizzazione di un piano di interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e di costruzione di nuovi edifici scolastici, con il successivo comma 8-bis del medesimo articolo, modificato dai richiamati provvedimenti normativi, e' stata autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, oggetto di successivi tagli previsti dalle manovre di finanza pubblica, per l'individuazione di un modello unico di rilevamento e potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio sismico, stabilendo che le modalita' di individuazione delle attivita' ivi indicate siano definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, sentito il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; Vista l'istruttoria tecnica svolta dal Dipartimento della protezione civile, concernente le attivita' da porre in essere per l'individuazione del predetto modello unico di rilevamento e potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio sismico degli edifici scolastici, il cui esito e' contenuto nel documento in allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto; Tenuto conto che, al netto dei tagli previsti dalle manovre di finanza pubblica ad opera dei provvedimenti normativi citati, lo stanziamento finalizzato alle attivita' in argomento e' pari a euro 3.308.075 per l'anno 2014, a euro 3.136.443 per l'anno 2015 ed a euro 3.019.583 per l'anno 2016; Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile; Sentito il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, che ha espresso il proprio parere in data 23 dicembre 2014; Decreta: Art. 1 1. In considerazione di quanto esposto in premessa, in attuazione dell'art. 18, comma 8-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come modificato dall'art. 10, comma 3-bis, lettere a) e b) del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e dall'art. 19, comma 1-bis, lettere a) e b) del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, le modalita' di individuazione di un modello unico di rilevamento e potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio sismico sono illustrate nell'allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente decreto.