IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante "Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (Legge
finanziaria 2005)" che ha previsto che allo scopo  di  rafforzare  il
monitoraggio del  rischio  sismico  attraverso  l'utilizzo  di  nuove
tecnologie, il Centro  di  geomorfologia  integrata  per  l'area  del
Mediterraneo   provvede   alla   predisposizione    di    metodologie
scientifiche  innovative  integrate  dei  fattori  di  rischio  delle
diverse aree del territorio; 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (Legge
finanziaria 2008)" ed in particolare l'art. 2, comma  329,  che  reca
disposizioni in ordine alla prosecuzione delle predette attivita'; 
  Visto il decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9   agosto   2013,   n.   98,   recante
"Disposizioni  urgenti  per  il  rilancio   dell'economia"   ed,   in
particolare, l'art. 18, comma 8-bis, come  modificato  dall'art.  10,
comma 3-bis, lettera a) e b) del decreto-legge 12 settembre 2013,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2013,  n.
128, recante "Misure urgenti in materia di istruzione, universita'  e
ricerca"  e  dall'art.  19,  comma  1-bis,  lettere  a)  e   b)   del
decreto-legge 6 marzo 2014, n.  16,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 2 maggio 2014, n. 68; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  "Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri"; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  "Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
"Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modifiche
ed integrazioni"; 
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modifiche  ed
integrazioni ed, in particolare: 
    l'art. 1-bis, comma 1, che ha  istituito  il  Servizio  nazionale
della protezione civile al fine di tutelare l'integrita' della  vita,
i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni  o  dal  pericolo  di
danni derivanti da calamita'  naturali,  da  catastrofi  e  da  altri
eventi calamitosi; 
    l'art. 1-bis, comma 2, ove e'  disposto  che  il  Presidente  del
Consiglio dei ministri, per  il  conseguimento  delle  finalita'  del
Servizio nazionale della protezione civile, promuova  e  coordini  le
attivita' delle amministrazioni dello Stato, centrali e  periferiche,
delle regioni,  delle  province,  dei  comuni,  degli  enti  pubblici
nazionali  e  territoriali   e   di   ogni   altra   istituzione   ed
organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale; 
    l'art. 1-bis, comma 3, ove e' disposto che,  per  lo  svolgimento
delle finalita' di cui al comma 2 citato "il Presidente del Consiglio
dei ministri, ovvero, per sua delega ai sensi del medesimo  comma  2,
un Ministro con  portafoglio  o  il  Sottosegretario  di  Stato  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri segretario  del  Consiglio,  si
avvalga  del  Dipartimento   della   protezione   civile,   istituito
nell'ambito della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  ai  sensi
dell'art. 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400"; 
    l'art. 3, che individua le attivita' di protezione civile, tra le
quali rivestono particolare importanza quelle volte alla  previsione,
svolte "anche con il  concorso  di  soggetti  scientifici  e  tecnici
competenti in materia", e alla prevenzione, finalizzate ad evitare  o
a  ridurre  al  minimo  le  possibilita'  che  si  verifichino  danni
conseguenti ad eventi calamitosi, anche sulla base  delle  conoscenze
acquisite per effetto delle attivita' di previsione; 
    l'art. 3-bis  che  nell'ambito  della  gestione  del  sistema  di
allerta nazionale prevede che il Dipartimento della protezione civile
e le regioni operino mediante la rete dei Centri funzionali, le  reti
strumentali  di   monitoraggio   e   di   sorveglianza,   i   presidi
territoriali, i centri di competenza ed ogni altro soggetto  chiamato
a concorrere funzionalmente e operativamente a tali  reti,  rinviando
ad apposito decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,  la
definizione dei principi per l'individuazione e il funzionamento  dei
predetti centri di competenza; 
    l'art. 6, comma 1, il quale  prevede  che  "all'attuazione  delle
attivita' di  protezione  civile  provvedono,  secondo  i  rispettivi
ordinamenti e le  rispettive  competenze,  le  amministrazioni  dello
Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunita' montane, e vi
concorrono gli enti pubblici, gli istituti ed  i  gruppi  di  ricerca
scientifica con finalita' di protezione civile,  nonche'  ogni  altra
istituzione ed organizzazione anche privata. A tal fine le  strutture
nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni
con soggetti pubblici e privati"; 
  Visto il decreto-legge 15  maggio  2012,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,   n.   100,   recante
"Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile"; 
  Visto il decreto-legge 14  agosto  2013,  n.  93,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  ottobre  2013,  n.   119,   recante
"Disposizioni urgenti in materia di  sicurezza  e  per  il  contrasto
della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile  e  di
commissariamento delle province" ed in particolare l'art. 10; 
  Visti il decreto-legge 28  gennaio  2014,  n.  4,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  28   marzo   2014,   n.   50,   recante
"Disposizioni urgenti in  materia  tributaria  e  contributiva  e  di
rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari  e  contributivi"
ed  il  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.  114,  recante  "Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e  per
l'efficienza degli uffici giudiziari", nonche' 
  la legge 27 dicembre 2013, n.  147  recante  "Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (legge  di
stabilita' 2014) ed in particolare l'art. 1, commi  427  e  428,  che
hanno disposto dei tagli previsti dalle manovre di  finanza  pubblica
hanno disposto una riduzione delle risorse  stanziate  dall'art.  18,
comma 8-bis citato, per un  totale  di  191.925  euro  nel  2014,  di
363.557 euro nel 2015 e di 480.417 euro nel 2016; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
novembre 2010, recante la  disciplina  dell'autonomia  finanziaria  e
contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
ottobre 2012, recante "Ordinamento  delle  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei ministri"; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
novembre  2012,  recante  modifiche  all'organizzazione  interna  del
Dipartimento della protezione civile; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  14
settembre   2012,   recante   la   definizione   dei   principi   per
l'individuazione ed il funzionamento dei  Centri  di  Competenza,  ai
sensi dell'art. 3-bis della legge n. 225/92; 
  Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione  civile
24 luglio 2013, n. 3152 di  repertorio,  registrato  alla  Corte  dei
conti il 28 agosto 2013, reg. n. 7 foglio n. 273, con  il  quale,  ai
sensi del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
del 14 settembre 2012, sono stati individuati i Centri di  Competenza
appartenenti alle categorie previste dall'art. 1,  comma  2,  lettere
a), b), c) e d), elencati nei rispettivi elenchi allegati; 
  Considerato 
    che l'obiettivo della messa in sicurezza  sismica  degli  edifici
scolastici costituisce elemento di interesse prioritario  nell'ambito
dell'azione pubblica diretta alla riduzione del rischio sismico; 
    che per assicurare il conseguimento di tale obiettivo,  lo  Stato
ha reso disponibili nel tempo  diverse  linee  di  finanziamento,  di
natura sia ordinaria che straordinaria, il cui utilizzo ha consentito
la realizzazione, da parte delle differenti amministrazioni pubbliche
competenti, di numerosi interventi  di  adeguamento  antisismico  del
patrimonio  edilizio  destinato  allo  svolgimento  delle   attivita'
didattiche di ogni ordine e grado; 
    che la pluralita' di  approcci  metodologici  e  procedurali  che
caratterizza il quadro degli interventi realizzati, in corso o ancora
da realizzare, rende necessario conseguire un piu' elevato livello di
omogeneizzazione delle iniziative attraverso  la  definizione  di  un
modello  unitario  di  riferimento,  in  grado   di   consolidare   e
sistematizzare l'ampia esperienza fin qui maturata nella materia; 
    che, proprio allo scopo di conseguire tale importante  risultato,
nell'autorizzare  con  il  richiamato   art.   18,   comma   8,   del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, la realizzazione  di  un  piano  di
interventi di messa  in  sicurezza  degli  edifici  scolastici  e  di
costruzione di nuovi edifici  scolastici,  con  il  successivo  comma
8-bis del medesimo articolo, modificato dai richiamati  provvedimenti
normativi, e' stata autorizzata la spesa di 3,5 milioni di  euro  per
ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, oggetto  di  successivi  tagli
previsti dalle manovre di finanza pubblica, per  l'individuazione  di
un modello  unico  di  rilevamento  e  potenziamento  della  rete  di
monitoraggio e di prevenzione del rischio sismico, stabilendo che  le
modalita'  di  individuazione  delle  attivita'  ivi  indicate  siano
definite con decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su
proposta del Capo del Dipartimento della protezione  civile,  sentito
il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
  Vista  l'istruttoria  tecnica   svolta   dal   Dipartimento   della
protezione civile, concernente le attivita' da porre  in  essere  per
l'individuazione  del  predetto  modello  unico  di   rilevamento   e
potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio
sismico degli edifici scolastici,  il  cui  esito  e'  contenuto  nel
documento in allegato 1, parte integrante e sostanziale del  presente
decreto; 
  Tenuto conto che, al netto dei  tagli  previsti  dalle  manovre  di
finanza pubblica ad opera  dei  provvedimenti  normativi  citati,  lo
stanziamento finalizzato alle attivita' in argomento e' pari  a  euro
3.308.075 per l'anno 2014, a euro 3.136.443 per l'anno 2015 ed a euro
3.019.583 per l'anno 2016; 
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile; 
  Sentito  il  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, che ha espresso il proprio parere in data 23 dicembre 2014; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In considerazione di quanto esposto in premessa,  in  attuazione
dell'art. 18, comma 8-bis del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come
modificato  dall'art.  10,  comma  3-bis,  lettere  a)   e   b)   del
decreto-legge  12   settembre   2013,   n.   104,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e  dall'art.  19,
comma 1-bis, lettere a) e b) del decreto-legge 6 marzo 2014,  n.  16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n.  68,  le
modalita' di individuazione di un  modello  unico  di  rilevamento  e
potenziamento della rete di monitoraggio e di prevenzione del rischio
sismico  sono  illustrate  nell'allegato  1,   parte   integrante   e
sostanziale del presente decreto.